Art. 7.
(Attrezzature ed equipaggiamenti).

      1. Le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, i respiratori a circuito semichiuso, chiuso e aperto, le apparecchiature complementari usate o pronte a essere usate nell'attività subacquea e iperbarica, compresi gli impianti di ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia.
      2. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica.
      3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2 o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dall'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero dei trasporti, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale.
      4. Alle imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera sotto la diretta responsabilità di un medico specialista.

 

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